1. La presente legge reca norme in materia di copertura della spesa sanitaria in conformità ai princìpi del federalismo fiscale dettati dall'articolo 119 della Costituzione e dal decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e successive modificazioni. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni del citato decreto legislativo n. 56 del 2000, e successive modificazioni, in quanto compatibili.
2. Lo Stato stabilisce gli standard riferiti all'esercizio delle funzioni attribuite alle regioni in materia sanitaria, al fine di determinare, con riferimento ad essi, l'ammontare delle risorse da destinare a ciascuna regione per assicurare il finanziamento integrale delle citate funzioni, ai sensi dell'articolo 119, quarto comma, della Costituzione. Lo Stato determina, altresì, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), e ai fini dell'applicazione dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, concernente l'intervento sostitutivo per la tutela dell'unità giuridica ed economica, le prestazioni sanitarie che rientrano nei livelli essenziali di assistenza che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.
3. Il calcolo degli standard di assistenza è basato sulla popolazione di riferimento di ciascuna regione, che risulta da una unità base ponderata di popolazione, moltiplicata per il numero dei residenti. La ponderazione è effettuata mediante un indice complesso che comprende indicatori di natura epidemiologica e indicatori della situazione economico-sociale ed è finalizzata a garantire il riequilibrio delle situazioni regionali in cui insiste una percentuale maggiore di popolazione deprivata.